Per comunione dei beni si intende che la proprietà di tutti
i beni acquistati dalla coppia dopo il matrimonio è di entrambi
i coniugi.
Rientrano nella comunione patrimoniale tutti i beni della famiglia,
con esclusione per i beni personali di ciascun coniuge, ad esempio
i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio,
quelli acquisiti per successione o donazione o come risarcimento
di un danno.
La separazione dei beni consente a ogni coniuge
di mantenere una propria posizione patrimoniale sia per i beni
posseduti prima delle nozze che per quelli comprati durante il matrimonio.
Se gli sposi al momento della celebrazione del matrimonio non
dichiarano nulla circa il regime patrimoniale, viene automaticamente
applicata la comunione dei beni come stabilito dalla legge del
20 settembre 1975.