Requisiti: essere maggiorenni; l'età può essere abbassata a 16 anni con
decreto del Tribunale dei Minori, dopo che il giudice abbia
accertato la maturità psichica del minore e la fondatezza delle
ragioni adottate.
Non può contrarre matrimonio chi è interdetto per infermità
di mente.
La libertà di status, cioè l'assenza di vincoli derivanti da
un precedente matrimonio. L'inesistenza di rapporti di parentela
o affinità tra gli sposi.
Non ci si può sposare tra chi è stato condannato per omicidio
consumato o tentato e il coniuge della persona offesa dal
delitto stesso, se non dopo pronunziata sentenza di proscioglimento.
Le donne devono aspettare 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamento
o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Il Tribunale emette decreto per autorizzare il matrimonio purché
venga inequivocabilmente esclusa una gravidanza in atto o si
dimostri con sentenza precedente l'assenza di convivenza, con
il precedente marito, nei 300 giorni.
Non si attendono i 300 giorni:
- se il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di
uno dei coniugi
- se il matrimonio non è stato consumato
- se lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.